Generatori di calore alimentati da biomassa solida
Detrazioni Fiscali - sconto in fattura 50%

ECOBONUS e BONUS CASA

Sono possibili interventi di "riqualificazione energetica" ECOBONUS (legge 296/06) e/o "ristrutturazione edilizia" BONUS CASA (art. 16–bis del Dpr 917/1986) per effetto della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2020), in vigore dal 1° gennaio 2021.
Requisiti del generatore:
il generatore a biomassa può essere sia una caldaia che un apparecchio domestico. Se sostituisce un altro generatore a biomassa deve essere certificato almeno 4 STELLE secondo la Classificazione Ambientale di cui al D.M. 186/2017. Se invece sostituisce un impianto non a biomassa o se è una nuova installazione deve possedere la certificazione ambientale a 5 STELLE secondo la Classificazione Ambientale di cui al D.M. 186/2017.
Beneficiari ammessi:
  • Soggetti privati
  • Partite IVA
  • Condomini
Spese ammissibili:
  • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
  • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa;
  • prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.).
Detrazione fiscale spettante:
pari al 50% delle spese ammissibili, fruibile in 10 rate annuali costanti.
Cessione della detrazione e opzione per il contributo sotto forma di sconto:
ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) e successive integrazioni/modificazioni, i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari alla detrazione stessa, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e/o la cessione dei beni e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad istituti di credito e ad altri intermediari finanziari;

SUPERBONUS

detrazione fiscale pari al 110% delle spese ammissibili , fruibile in 5 anni; è importante stabilire quando un generatore a biomasse può essere considerato un intervento TRAINANTE oppure TRAINATO.
TRAINANTE:
il generatore a biomassa (legna, cippato, pellet) deve essere esclusivamente una caldaia e può sostituire qualsiasi altro impianto di riscaldamento già presente nell'edificio, ma soltanto alle seguenti condizioni:
  • che sia certificato 5 STELLE (D.M. 186/2017);
  • che sia installato in una area non metanizzata;
  • che il Comune non sia sottoposto a procedura di infrazione per la qualità dell’aria;
  • che l'edificio sia una casa unifamiliare.
TRAINATO:
il generatore a biomassa può essere sia una caldaia che un apparecchio domestico. Se sostituisce un altro generatore a biomassa deve essere certificato almeno 4 STELLE (D.M. 186/2017). Se invece sostituisce un impianto non a biomassa o se è una nuova installazione deve possedere la certificazione ambientale a 5 STELLE ( D.M. 186/2017 )